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Termini e Condizioni

Contratto per la vendita di pacchetti turistici

I seguenti termini e condizioni generali trovano applicazione ai viaggi scolastici, tour, campi avventura, soggiorni, viaggi, pacchetti turistici offerti e prenotabili direttamente con Palma Nana Vacanze e Natura (AGV e Tour Operator della Palma Nana soc. coop.)

 

CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO PER LA VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI - SCUOLA

CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO PER LA VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI  - CAMPI AVVENTURA

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CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO PER LA VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI - SCUOLA

1) PREMESSA. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO

Premesso che:

a) l'organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui il turista/la scuola si rivolge, devono essere in possesso dell'autorizzazione amministrativa all'espletamento delle loro attività;

b) il turista/la scuola ha diritto a ricevere una copia del contratto di vendita del pacchetto turistico. Il contratto costituisce titolo per accedere eventualmente alla copertura assicurativa (EX Fondo di garanzia) di cui al successivo art. 22;

La nozione di 'pacchetto turistico' è la seguente:

I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti “tutto compreso”, le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio (omissis) ....... che costituiscano per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista/la scuola, parte significativa del “pacchetto turistico” (art. 34 Codice del Turismo).

 

2) FONTI LEGISLATIVE

La vendita di pacchetti turistici, che abbiano come oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata – fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (il “Codice del Turismo”) - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonché dal Codice del Turismo (artt. 32-51) e sue successive modificazioni.

 

3) REGIME AMMINISTRATIVO

L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il turista/la scuola si rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla normativa amministrativa applicabile, anche regionale.

 

4) DEFINIZIONI

Ai fini del presente contratto s’intende per:

a) organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario, a procurare a terzi pacchetti turistici, realizzando la combinazione degli elementi di cui al seguente art. 5 o offrendo al turista/alla scuola, anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare autonomamente ed acquistare tale combinazione;

b) venditore intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di lucro, vende o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi del seguente art. 5 verso un corrispettivo forfettario;

c) turista/scuola: l'acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.

 

5) INFORMAZIONI AL TURISTA/ALLA SCUOLA - SCHEDA TECNICA.

L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo – anche su supporto elettronico o per via telematica - una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori della scheda tecnica del catalogo o del programma fuori catalogo sono:

- estremi dell’autorizzazione amministrativa o, se applicabile, la D.I.A. o S.C.I.A. dell’organizzatore;

- estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;

- periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo;

- modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore (Art. 39 Cod. Tur.);

- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 40 Cod. Tur.).

L’organizzatore inserirà altresì nella scheda tecnica eventuali ulteriori condizioni particolari.

L’organizzatore inoltre informerà i passeggeri circa l’identità del/i vettore/i effettivo/i al momento della conclusione del contratto, fermo quanto previsto dall’art. 11 del Reg. CE 2111/2005.

 

6) PRENOTAZIONI

La proposta di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia.

L’accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al turista/alla scuola o all’agenzia di viaggi intermediaria. È importante che la documentazione pervenga almeno 60 giorni prima della partenza per permettere sia di effettuare le opportune prenotazioni degli alberghi, famiglie o residenze e degli eventuali servizi complementari, sia per richiedere la prenotazione dei posti a sedere al Centro Compartimentale Comitive delle Ferrovie dello Stato. La conferma dei posti a sedere (o posti cuccetta) sulle F.S. è subordinata alla disponibilità offerta dal Centro Compartimentale Comitive al momento della richiesta. Ugualmente la conferma dei posti volo per i viaggi in aereo sarà subordinata alla disponibilità concessa dalla Compagnia Aerea. Si consiglia pertanto vivamente di effettuare la procedura di prenotazione con il maggior anticipo possibile e si declina comunque ogni responsabilità qualora vi fossero inadempienze da parte dei vettori. L’organizzatore fornirà prima della partenza le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, come previsto dall’art. 37, comma 2 Cod. Tur.

Ai sensi dell’art. 32, comma 2, Cod. Tur., nel caso di contratti conclusi a distanza o al di fuori dei locali commerciali (come rispettivamente definiti dagli artt. 50 e 45 del D. Lgs. 206/2005), l’organizzatore si riserva di comunicare per iscritto l’inesistenza del diritto di recesso previsto dagli artt. 64 e ss. del D. Lgs. 206/2005.

 

7) PAGAMENTI

La misura dell’acconto, fino ad un massimo del 25% del prezzo del pacchetto turistico, da versare all’atto della prenotazione ovvero all’atto della richiesta impegnativa. Il saldo dovrà pervenire almeno 10 giorni prima della partenza. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinarne, da parte dell’agenzia intermediaria e/o dell’organizzatore, la risoluzione di diritto. Nel caso in cui il viaggio d’istruzione preveda l’uso di mezzi aerei e/o ferroviari e/o marittimi, il costo dei relativi biglietti dovrà essere versato per intero all'atto della prenotazione.

 

8) PREZZO

Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di:

- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;

- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;

- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.

Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma, come riportata nella scheda tecnica del catalogo, ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra.

Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percentuale massima del 99%.

 

9) VARIAZIONI E SUPPLEMENTI

Per ogni variazione effettuata dal consumatore su una prenotazione già confermata, se non aggravata da penali, verrà addebitata la somma di € 50,00.

 

 

10) MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA

Prima della partenza l'organizzatore o l’intermediario che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta alla scuola, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che eventualmente ne consegue.

Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, la scuola potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell’offerta di un pacchetto turistico sostituivo ai sensi del 2° e 3° comma dell’articolo 11.

La scuola può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato.

Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte della scuola del pacchetto turistico alternativo offerto, l’organizzatore che annulla, (Art. 33 lett. e Cod. Cons.) restituirà alla scuola il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio.

La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui la scuola sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dall’art. 10, 4° comma qualora fosse egli ad annullare.

 

11) RECESSO

La scuola può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:

- aumento del prezzo di cui al precedente art. 8 in misura eccedente il 10%;

- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dalla scuola.

Nei casi di cui sopra, la scuola ha alternativamente diritto:

- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell'eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;

- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso. La scuola dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata.

Alla scuola che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, o nel caso previsto dall’art. 7, comma 2, saranno addebitati – indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 7 comma 1 – la penale nella misura sotto indicata, l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste al momento della conclusione del contratto o per altri servizi già resi.

Alla scuola che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, saranno addebitati - indipendentemente dal pagamento dell'acconto di cui all'art. 7, comma 1 - le penali nella misura qui di seguito elencate.

• 30% sino a 31 giorni prima della partenza;

• 50% da 30 a 15 giorni prima della partenza;

• 80% da 14 a 5 giorni lavorativi (escluso comunque il sabato) prima della partenza;

• 100% della quota dopo tali termini.

N.B.: I costi relativi al trasporto in treno saranno addebitati integralmente. Servizi regolari di linea a tariffa gruppo, a tariffa pubblicata e low cost 100% di penale già alla conferma. In ogni caso nessun rimborso spetta alla scuola che decida di interrompere il viaggio.

 

12) MODIFICHE DOPO LA PARTENZA

L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio della scuola, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza.

Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dalla scuola per comprovati e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

 

13) SOSTITUZIONI

La scuola rinunciataria può farsi sostituire da altra persona sempre che:

a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le ragioni della sostituzione e le generalità del cessionario;

b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 39 Cod. Tur. ) ed in particolare i requisiti relativi al sesso, al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;

c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione;

d) il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione.

Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo.

Le eventuali ulteriori modalità e condizioni di sostituzione sono indicate in scheda tecnica.

 

14) OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI

Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini italiani sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale - aggiornate alla data di stampa del catalogo - relative agli obblighi sanitari e alla documentazione necessaria per l’espatrio. I cittadini stranieri reperiranno le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali.

In ogni caso i partecipanti provvederanno, prima della partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più partecipanti potrà essere imputata all’intermediario o all’organizzatore.

I partecipanti dovranno informare l’intermediario e l’organizzatore della propria cittadinanza e, al momento della partenza, dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.

Inoltre, al fine di valutare la situazione sanitaria e di sicurezza dei Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, il partecipante reperirà (facendo uso delle fonti informative indicate al comma 2) le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri che indica espressamente se le destinazioni sono o meno assoggettate a formale sconsiglio.

I partecipanti dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o l’intermediario dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio

Il partecipante è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Il partecipante comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.

Il partecipante è sempre tenuto ad informare l’Intermediario e l’organizzatore di eventuali sue esigenze o condizioni particolari (gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità, ecc…) ed a specificare esplicitamente la richiesta di relativi servizi personalizzati.

 

15) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA

La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato.

In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del turista.

 

16) REGIME DI RESPONSABILITÁ

L’organizzatore risponde dei danni arrecati alla scuola a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto della scuola (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. Eventuali spese supplementari sopportate dai partecipanti in tali evenienze non saranno pertanto rimborsate, tanto meno lo saranno le prestazioni che per tali cause venissero meno e non fossero recuperabili.

L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e, comunque, nei limiti previsti per tale responsabilità dalle norme vigenti in materia.

 

17) RECLAMI E DELIMITI DEL RISARCIMENTO

I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto ivi previsto e comunque nei limiti stabiliti dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile.

 

18) OBBLIGO DI ASSISTENZA

L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza alla scuola secondo il criterio di diligenza professionale con esclusivo riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L’organizzatore e l’intermediario sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 16 e 17 delle presenti Condizioni Generali), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile alla scuola o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da un caso fortuito o di forza maggiore.

 

19) RECLAMI E DENUNCE

Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve – a pena di decadenza - essere contestata dalla scuola durante il viaggio mediante tempestiva presentazione di reclamo, anche ai fini di cui all’art. 1227 c.c., affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario non potrà essere contestato l’inadempimento contrattuale.

La scuola dovrà altresì – a pena di decadenza - sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, o altro mezzo che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento, all’organizzatore o all’intermediario, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data di rientro nel luogo di partenza.

 

20) ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO

Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto turistico e da vicende relative ai bagagli trasportati. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti, malattie, casi fortuiti e/o di forza maggiore e assistenza sanitaria internazionale. La scuola eserciterà i diritti nascenti da tali contratti esclusivamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste da tali polizze.

 

21) STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTESTAZIONI

Ai sensi e con gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà proporre alla scuola - a catalogo, sul proprio sito o in altre forme - modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte. In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta.

 

22) COPERTURA ASSICURATIVA (ex FONDO DI GARANZIA - art. 51 Cod. Tur.)

La Palma Nana ha stipulato una polizza assicurativa (ex Fondo Nazionale di Garanzia) a tutela dei turisti che siano in possesso di contratto, che provvede alle seguenti esigenze in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato del venditore o dell’organizzatore:

a) rimborso del prezzo versato;

b) rimpatrio nel caso di viaggi all’estero.

La copertura assicurativa fornisce un’immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore.

Amitravel Protection – Filo diretto Assicurazioni – POLIZZA 6006000383/T

 

ADDENDUM

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI

 

A. DISPOSIZIONI NORMATIVE

I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31 (limitatamente alle parti di tali disposizioni che non si riferiscono al contratto di organizzazione) nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto. Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare alla scuola i documenti relativi a questo servizio, che riportino la somma pagata per il servizio e non può in alcun modo essere considerato organizzatore di viaggio.

 

B. CONDIZIONI DI CONTRATTO

A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 7 comma 2; art. 14; art. 19.

L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi servizi come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).

 

RESPONSABILITÁ DEI VETTORI AEREI

Per i vettori aerei comunitari e quelli appartenenti a Stati aderenti alla Convenzione di Montreal 1999 non sussistono limiti finanziari alla responsabilità del vettore aereo per i danni da morte, ferite o lesioni personali del passeggero.

Per danni superiori a 100.000 DSP (equivalenti a circa € 120.000,00) il vettore aereo può contestare una richiesta di risarcimento solo se è in grado di provare che il danno non gli è imputabile.

In caso di ritardo nel trasporto passeggeri il vettore è responsabile per il danno fino ad un massimo di 4150 DSP (circa 5.000 €).

In caso di distruzione, perdita, danneggiamento o ritardo nella riconsegna dei bagagli, il vettore aereo è responsabile per il danno fino a 1.000 DSP (circa 1.200 Euro).

È possibile effettuare una dichiarazione speciale di maggior valore del bagaglio o sottoscrivere apposita assicurazione col pagamento del relativo supplemento al più tardi al momento dell'accettazione.

I Vettori appartenenti a Stati non aderenti alla Convenzione di Montreal potrebbero applicare regimi di responsabilità differenti da quello sopra riportato.

La responsabilità del tour operator nei confronti del passeggero resta in ogni caso disciplinata dal Codice del Turismo e dalle Condizioni Generali di Contratto ASTOI pubblicate nel presente catalogo.

 

CONDIZIONI PARTICOLARI DI VENDITA

A. VOLI LOW COST / MOLTO IMPORTANTE

Qualora la scuola abbia richiesto un preventivo con compagnia aerea low cost è importante sapere che alcune clausole possono essere molto restrittive e impegnative. Non è possibile prendere opzioni sui voli e le tariffe sono molto economiche se prenotate con largo anticipo, ma variano di ora in ora. Di fatto la tariffa si conosce solo al momento della prenotazione dei passeggeri, dopo aver pagato l'intera quota volo tramite carta di credito. La scuola si impegna ad accettare il rischio, soprattutto per gruppi numerosi (di solito + di 20 persone), di non avere i passeggeri prenotati sui medesimi voli e accetta di pagare eventuali adeguamenti di prezzo rispetto al preventivo. E ancora: nessuna possibilità di effettuare cambi nome o di avere rimborsi in caso di rinuncia se non viene stipulata la polizza assicurativa annullamento viaggio. In caso di cambiamento di orario, fallimento della compagnia o cancellazione del volo (che potrebbe accadere anche all'ultimo minuto) la scuola potrebbe incorrere in gravose spese aggiuntive e/o penali relative anche ai servizi a terra già prenotati. Le linee aeree low cost solitamente non riproteggono i passeggeri su altri voli. Per concludere, è vero che le tariffe sono molto economiche, ma il tipo di servizio offerto potrebbe non rispondere alle esigenze organizzative di un gruppo, soprattutto di turismo scolastico. È una possibilità di rischio di cui la scuola e i genitori devono essere consci e di cui Touring Servizi srl non potrà essere ritenuta responsabile.

 

B. DOCUMENTI PERSONALI DI ESPATRIO

Soggiorni in Europa e Malta

I partecipanti di nazionalità italiana devono essere in possesso della carta d’identità individuale valida per l’espatrio o del passaporto. Inoltre per tutti i minori di anni 14 che si recheranno all’estero con un  accompagnatore diverso dai genitori sarà necessario che chi esercita la potestà sottoscriva in Questura la dichiarazione di “accompagno” con le generalità dell’accompagnatore a cui il minore sarà affidato per il viaggio. Ulteriori informazioni possono essere reperite sul sito www.poliziadistato.it

Soggiorni in USA

È richiesto un passaporto elettronico (unico tipo di passaporto rilasciato dal 26/10/2006), a lettura ottica (rilasciato o rinnovato prima del 20/10/2005) o con foto digitale (rilasciato tra il 26/10/2005 e il 26/10/2006).

Chi è in possesso di un passaporto “vecchio modello” dovrà richiedere un visto speciale al consolato USA di Milano o Napoli o presso l’ambasciata di Roma.

I cittadini stranieri devono assumere ogni genere di informazione specifica presso i consolati del Paese di destinazione riguardo permessi o documentazioni supplementari che si rendessero necessari per i vari transiti di frontiera.

 

C. COMPORTAMENTO

Tutti i partecipanti dovranno mantenere un comportamento corretto e conforme alle abitudini del Paese che li ospita. Ci riserviamo il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui il partecipante non si attenesse alle comuni norme di buona educazione e di conseguenza di allontanarlo dalla sede di soggiorno senza alcun obbligo di provvedere all’organizzazione e alle spese del viaggio di rientro. Inoltre nessun rimborso verrà effettuato per servizi non usufruiti.

 

SCHEDA TECNICA

Catalogo valido dal 1 Settembre 2017 al 15 Giugno 2018

• Organizzazione tecnica Palma Nana Vacanze e Natura della Palma Nana soc. coop.

• Sede legale e operativa: via Caltanissetta 2b, Palermo

• Autorizzazione Regionale n° 1648/S2-TUR del29/06/05., rilasciata dalla Regione Siciliana

• Polizza Responsabilità Civile Assimoco CAES polizza n° 749/14/506714 Tutti gli obblighi previsti dal D. Lgs 17-03-95 n° 111 e della Legge 27 dicembre 1977 n° 1084 e inoltre: - danni cagionati dai partecipanti a terzi in genere - danni cagionati dai partecipanti a fabbricati e attrezzature. Massimale unico € 1.550.000,00 per sinistro.

• Nella quota è compresa la Polizza Infortuni: Assimoco CAES polizza n° 749-/25/506716 Massimali: € 25.000,00 per il caso di morte - € 50.000,00 per il caso di invalidità permanente - € 3.000,00 per il rimborso spese mediche.

• Le quote sono stabilite in base al cambio delle valute, ai costi dei servizi, trasporti, imposte e tasse in vigore al 28/07/2014.

 

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 17 della legge 38/2006

La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all'estero.

 

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CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO PER LA VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI - CAMPI AVVENTURA

 

1. PREMESSA. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO

Premesso che:

a) l’organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui il consumatore si rivolge, devono essere in possesso dell’autorizzazione amministrativa all’espletamento delle loro attività.

b) il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (ai sensi dell’art.85

Cod. Consumo), che è documento indispensabile per accedere eventualmente al Fondo di Garanzia di cui all’art. 18 delle presenti Condizioni generali di contratto.

La nozione di pacchetto turistico (art. 84 Cod. Consumo) è la seguente: i pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte:

a) trasporto;

b) alloggio;

c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio (omissis) ....... che costituiscano parte significativa del “pacchetto turistico”.

 

2. FONTI LEGISLATIVE

La compravendita di pacchetto turistico, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che estero, sarà disciplinato dalla L. 27/12/1977 n°1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970 in quanto applicabile non ché dal Codice del Consumo.

 

3. SCHEDA TECNICA

PALMA NANA VACANZE E NATURA -Tour Operator della Palma Nana s.c. Via Caltanissetta, 2/b – 90141 Palermo Autorizzazione amministrativa della Regione Siciliana n. 1648/S2-TUR del 29/06/05.

ASSICURAZIONE responsabilità civile Assimoco CAES polizza n° 749/14/506714 Tutti gli obblighi previsti dal D. Lgs 17-03-95 n° 111 e della Legge 27 dicembre 1977 n° 1084 e inoltre: - danni cagionati dai partecipanti a terzi in genere - danni cagionati dai partecipanti a fabbricati e attrezzature. Massimale unico € 1.550.000,00 per sinistro.

Il presente catalogo è valido dal 01/03/2017 al   31/12/2017.

- modalità e condizioni di sostituzione: vedi art 10.

 

4. PRENOTAZIONI

La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L’accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall’organizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dall'art. 87 comma 2 Cod. Cons. in tempo utile prima dell’inizio del viaggio.

 

5. PAGAMENTI

La misura dell’acconto, fino ad un massimo del 25% del prezzo del pacchetto turistico, da versare all’atto della conferma della prenotazione. Il saldo deve essere versato non più tardi di 30 giorni prima delle partenza. Nel caso in cui il saldo non venga versato nel termine indicato, il Contratto si intende risoluto di diritto.

 

6. PREZZO

Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di:

- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;

- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;

- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.

Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma come riportata nella scheda tecnica del catalogo ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra.

Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percentuale espressamente indicata nella scheda tecnica del catalogo o programma fuori catalogo.

 

7. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA

Prima della partenza l'organizzatore o il venditore che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al consumatore, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue.

Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il consumatore potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell’offerta di un pacchetto turistico sostituivo ai sensi del 2° e 3° comma dell’articolo 8.

Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo, o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del consumatore del pacchetto turistico alternativo offerto, l’organizzatore che annulla (art. 33 lett. E Cod. del Consumo), restituirà al consumatore il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il consumatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dall’art. 8, 4° comma qualora fosse egli ad annullare.

 

8. RECESSO DEL CONSUMATORE

Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:

- aumento del prezzo di cui al prec. art. 6 in misura eccedente il 10%;

- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal consumatore.

Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto:

- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell'eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;

- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso. Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica.

In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata. Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, saranno addebitati – indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 5/1° comma – il costo individuale di gestione pratica e la penale nella misura indicata di seguito:

10% dell'ammontare dell'importo complessivo se la rinuncia perviene all'organizzatore 30 giorni prima della partenza.

30% dell'importo se la rinuncia perviene all'organizzatore da 29 a 21 giorni prima della partenza.

50% dell'importo se la rinuncia perviene all'organizzatore da 20 a 14 giorni prima della partenza.

75% dell'importo se la rinuncia perviene all'organizzatore da 13 a 3 giorni prima della partenza.

100% dell'importo dopo tale termine oppure nel caso il cliente non si presenti alla partenza o interrompa il viaggio già iniziato.

 

9. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA

L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del consumatore, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal consumatore per seri e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

 

10. SOSTITUZIONI

Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:

a. l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario;

b. il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 89 Cod. Cons.) ed in particolare i requisiti relativi fascia di età, sesso e capacità a svolgere il programma previsto.

c. il soggetto subentrante rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che € 30,00. Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera c) del presente articolo.

 

11. OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI

I partecipanti, nel caso di viaggi all’estero, dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. In ogni caso i consumatori provvederanno, prima della partenza, a verificare l’aggiornamento delle relative informazioni presso le competenti autorità (questure ovvero ministero degli affari esteri al sito www.viaggiaresicuri.it) adeguandosi prima del viaggio. In assenza di tale verifica nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più consumatori potrà essere imputata al venditore o organizzatore. Essi inoltre dovranno attenersi all’osservanza della regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni.

Il consumatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.

 

12. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA

La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del consumatore.

 

13. REGIME DI RESPONSABILITÀ'

L’organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.

 

14. LIMITI DEL RISARCIMENTO

Il risarcimento per danni alla persona non può in ogni caso essere superiore ai limiti previsti dalle convenzioni internazionali cui prendono parte Italia e Unione Europea in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità. In ogni caso il limite risarcitorio non può superare l’importo di 50.000 Franchi oro Germinal per danni alle persone, 2.000 Franchi oro Germinal per danno alle cose, 5000 Franchi oro Germinal per qualsiasi altro danno (art. 13 n° 2 CCV).

 

15. OBBLIGO DI ASSISTENZA

L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto.

L’organizzatore è esonerato dalle rispettive responsabilità (artt. 13 e 14 delle presenti Condizioni Generali quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.

 

16. RECLAMI E DENUNCE

Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio.

Il consumatore dovrà – a pena di decadenza - altresì sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all’organizzatore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.

 

17. ASSICURAZIONE

Nella quota dei campi avventura è compresa l’assicurazione: Assimoco CAES polizza n° 749-/25/506716 Massimali: € 25.000,00 per il caso di morte - € 50.000,00 per il caso di invalidità permanente - € 3.000,00 per il rimborso spese mediche.

Assimoco CAES polizza n°749/14/506714

Massimali: € 1.550.000,00 oltre alle normali coperture di R.C. copre i partecipanti per i danni da loro causati a persone e cose.

L’assicurazione TouristPass: Ala Assicurazioni (gruppo SARA) contro le spese derivanti dall’annullamento del viaggio, in caso di bocciatura, infortuni e malattie, bagagli, assistenza che copre le spese di rimpatrio in caso di malattie.

 

18. GARANZIA INSOLVENZA E FALLIMENTO

Il Consumatore può rivolgersi a Filo Diretto Assicurazioni che attraverso la Polizza Amitravel Protection N° 6006000383/T lo tutela per le seguenti esigenze:

a) Il rimborso del prezzo versato, qualora l'insolvenza o il fallimento della stessa determinino l'impossibilità totale o parziale di usufruire dei servizi acquistati e compresi nel Pacchetto.

b) il costo del biglietto per il rientro anticipato in caso l’insolvenza o il fallimento comporti per il viaggiatore, già in viaggio, l'impossibilità di utilizzare i servizi acquistati.

Il viaggiatore dovrà contattare la Centrale Operativa di Filo Diretto al numero 800.279745 (+39.039.6554.6646 dall'estero) e comunicare nome e cognome, numero di Polizza, motivo della chiamata e recapito telefonico/indirizzo per successivi contatti.

 

19. CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia è esclusivamente competente il foro di Palermo.

Approvate da Assotravel, Assoviaggi, Astoi e Fiavet

Comunicazione ai sensi dell’art. 16 della L. 269/98: La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile anche se gli stessi sono commessi all’estero.

Il rispetto per i diritti dei bambini non conosce frontiere.

 

Palma Nana Vacanze e Natura è menbro della FIAVET

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